Nota Snalv Confsal a firma del Responsabile Enti locali Salvatore Lombardo e del Segretario Territoriale AG-CL-EN Manuel Bonaffini al sindaco di Campofranco Rosario Pitanza:
La scrivente O.S. con nota del 28.7.2021 aveva chiesto alla S.V. un incontro al fine di ritirare in auto tutela alcuni confusi, contraddittori e illogici provvedimenti stante che gli stessi sembrano adottati in evidente contrasto con le disposizioni normative e contrattuali.
In particolare:
1. La nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa cat. “D”, con conseguente attribuzione di P.O., a norma dell’art. 110 del dlgs 267/2000, a parere di questo sindacato, è illegittima stante che un dipendente di categoria “C” ne aveva avanzato formale richiesta in conformità dell’art. 13 del CCNL 2016/2018. Sulla questione era già intervenuta la Corte dei Conti con sentenza n° 52 del 16.1.2008 stabilendo che si può ricorrere alla predetta normativa solo dopo l’accertamento reale che non ci sono figure idonee a svolgere il relativo incarico. Idoneità che non compete alla S.V. di accertare.
Peraltro la irrilevanza del profilo professionale è ampiamente dimostrata anche dall’art. 53 c. 23 della L.388/2000, come modificato dall’art. 29 c. 4 della L. 488/2001, che prevede espressamente che nei Comuni al disotto dei 5.000 ab., ai fini del contenimento della spesa, si può attribuire tale responsabilità anche a un componente dell’organo esecutivo. Si attende ancora il riscontro alla propria nota del 26.4.2021 contenente i rilievi sopra citati.
2. I Decreti Sindacali di attribuzione delle indennità di P.O. al massimo livello consentito dal CCNL EE.LL. 2016/2018 ai responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria sono, a parere di questa Organizzazione, illegittimi in quanto adottati in violazione dell’All. 1 del Regolamento per la Graduazione delle Posizioni Organizzative (GM n°48 del 7.6.2019) che prevede espressamente che l’importo in godimento dei Responsabili delle Aree non può essere aumentato tranne che si registri il mutamento dei compiti assegnati (nel caso di specie addirittura all’Area Amministrativa di recente sono state sottratte le competenze dell’Ufficio Elettorale) e del c. 4 dell’art. 8 che prevede che il Sindaco attribuisce l’indennità di posizione sulla base della pesatura effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, organismo ancora, incredibilmente, non nominato. Provvedimenti che costituiscono una inammissibile disparità di trattamento nei confronti del Responsabile dell’Area Tecnica e che prefigurano una spesa del tutto ingiustificata per il Comune. Anche su questo argomento non è stata ancora riscontrata la propria nota del 6.7.2021.
3. Il provvedimento di mobilità della Sig.ra ALI Maria Rosaria dall’Area Amministrativa all’Area Tecnica è incomprensibile poichè adottato in contrasto con l’indicazione della Conferenza dei Servizi del 17.6.2021 in cui veniva espresso parere negativo dal Responsabile dell’Area Tecnica. Ancora più sorprendenti sono le DIFFIDE alla dipendente in questione di relazionare sui servizi svolti dopo l’avvenuto trasferimento. Un evidente e palese eccesso di potere, per usare un eufemismo, sia del Responsabile dell’Area Amministrativa, in quanto la dipendente non era più alle sue dipendenze, e sia della Segretaria Comunale che non ha il potere di impartire ordini ai dipendenti. Provvedimenti impropri che creavano una situazione di grande stress e ansia alla dipendente che nell’occasione è stata considerata come un oggetto.
Con la presente si rinnova la richiesta di incontro con l’espressa avvertenza che, trascorso inutilmente un breve lasso di tempo, si intraprenderanno tutte le iniziative di mobilitazione e di lotta non escluso il ricorso alle competenti sedi legali.
Alle autorità che leggono per conoscenza, si chiede cortesemente di volere prestare attenzione sulle questioni poste.