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Oggetto: Controllo dell’ottemperanza degli obblighi di astensione degli Amministratori del Comune di
Caltanissetta nota prot. n. 733/SG del 06/11/2014- Riscontro
In riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. n. 57034 del 09/10/2014 è stato avviato il procedimento per la verifica
dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità e inconferibilità a carico del Sindaco, Assessori,
Consiglieri Comunali, Segretario Generale e Dirigenti. In particolare si è richiesto all’ufficio di
segreteria, di predisporre idea modulistica, al fine di raccogliere le dichiarazioni, previste dalla legge
39/2013. Con l’occasione si è anche ritenuto di riacquisire, nell’ambito di un’unica dichiarazione, anche
le attestazioni in ordine alla insussistenza della cause di incompatibilità previste dall’OREL. Tali
dichiarazioni verranno pubblicate nel sito internet al link operazione trasparenza.
Con nota prot. n. 67218 del 19/11/2014, al fine di avviare la predetta attività, è stata trasmessa
al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri e agli Assessori, circolare in ordine alla
applicazione della legge 39/2013 ed è stato, contestualmente, richiesto di presentare, su apposita
modulistica, la dichiarazione prevista dalla legge medesima.
A tale riguardo si evidenzia che le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità sono tipiche, sono
oggetto di riserva di legge, sono individuate con provvedimenti legislativi al fine di evitare situazioni di
incertezza nell’ambito dell’esercizio dell’elettorato passivo da parte dei cittadini e pertanto non possono
essere istituite da fonti di rango inferiore quali i regolamenti comunali.
Con riferimento alle segnalazione in ordine alla sussistenza di causa di incompatibilità a carico
del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori di seguito si da conto delle risultanze istruttorie compiute.
Con riferimento alla posizione del sindaco si fa rilevare che, la circostanza che la Etnos, società [
cooperativa sociale, cui partecipa un parente entro il secondo grado (fratello) del Sindaco^ abbia l
rapporti con l’ente, in ragione del combinato disposto degli art. 94, 83, comma 1 n. 2, e comma 2, non
assurge a causa di incompatibilità. Infatti il predetto art. 83 al secondo comma contiene una deroga
espressa per coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei
registri pubblici. Permane certamente a carico di quest’ultimo l’obbligo di astensione qualora, nella
duplice funzione di organo monocratico (Sindaco) o collegiale (Presidente della Giunta Comunale)
dovesse essere chiamato ad adottare atti e/o provvedimenti a riguardo. ^_^s
Con riferimento al Vice Sindaco, si rappresenta che l’art. 94 dell’OREL prevede una ipotesi di
incompatibilità limitata ai rapporti di parentela e affinità e non estesa anche al rapporto di coniugio. A
tal proposito si è avviata una fase di approfondimento e si è addivenuti alla determinazione che, in forza
di quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, (sentenza n. 473/93), non può
pervenirsi, all’inclusione del rapporto di coniugio tra le cause di incompatibilità previste dall’art. 94 del
OREL, in via interpretativa tenuto conto che le norme sulla incompatibilità sono di stretta
interpretazione. Infatti, anche la disamina delle disposizioni legislative a riguardo evidenziano che, il
legislatore, quando ha voluto includere anche il rapporto di coniugio, lo ha fatto espressamente. In
ordine a tale determinazione questo ufficio ha ritenuto inoltre di avviare un confronto con l’ANAC e
l’Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali. A questi organi, infatti è
stato chiesto parere in ordine alla predetta problematica.
Per quanto riguarda la posizione degli Assessori B. Pastorello e M. Centorbi, quest’ultimo in
aspettativa, si rappresenta che sulla scorta della disamina delle disposizioni contenute negli artt. 83, 84
e 94 dell’OREL e delle disposizioni di cui alla legge 39/2013 non si configurano a carico degli stessi
ipotesi di incompatibilità o inconferibilità.
Per quanto riguarda l’Assessore Cavaleri si fa presente che l’art. 15 ci della legge 31/1986 è stato
abrogata dall’art. 2 della LR 14/2012 e pertanto la ipotesi di incompatibilità dallo stessa prevista per i
dipendenti delle unità sanitarie locali è venuta meno. Con riferimento invece alle previsioni di cui alla
legge 39/2013 sono in corso gli accertamenti, avviati con la nota prot. n. 67218 del 19/11/2014, sopra
citata, al fine di acquisire la relativa dichiarazione, ad oggi non presentata. : .
Con riferimento invece alla problematica relativa all’istituto giuridico dell’astensione si i
evidenzia che la disciplina è contenuta negli artt. 243 e 244 dell’OREL i quali stabiliscono che gli \) r ^
amministratori ( da intendere nel senso ampio del termine e cioè esteso a tutti gli organi dì governo ^^
dell’ente, collegiali e monocratici) devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione ^ –
di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado, che il divieto
importa l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari ed infine
che le predette disposizioni si applicano anche al segretario comunale
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