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Il Tar di Palermo ha disposto la sospensiva dell’aggiudicazione del bando ponte sui rifiuti, operato dalla commissione di gara del Comune di Caltanissetta in favore del raggruppamento Senesi -Eco Brugus. Un bando da sette milioni di euro per un anno, prorogabile di sei mesi (in questo caso per un corrispettivo di 10 milioni).
Nel merito del ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione si potrà entrare soltanto in un secondo momento. Si saprà infatti il 21 aprile, giorno fissato dal Tar per la prima udienza, se il ricorso della Ati Igm-Iseda-Sea sarà accolto o meno.
Ma nel frattempo i giudici del tribunale amministrativo regionale di Palermo, “ad una sommaria cognizione”, hanno stabilito che sussistono i profili di fumus boni iuris, motivo per cui è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati. Cosa che accade quando si ravvede un profilo di fondatezza del ricorso.
Il ricorso presentato dai legali di Igm, società che guida il raggruppamento “Caltambiente” che gestisce attualmente il servizio rifiuti a Caltanissetta e risultata seconda nella procedura negoziata, verteva principalmente su tre punti.
Il primo riguardava una contestazione alla procedura della commissione di gara, il secondo la modalità di indizione di una gara ristretta e il terzo, quello che ha prodotto la sospensiva, contestava l’incompletezza di alcune dichiarazioni del raggruppamento Senesi – Eco Burgus.
Il Tar nel disporre la sospensiva ricorre ad un combinato disposto tra una norma imperativa, l’articolo 80 del Dlgs 50 del 2016 (Nuovo codice degli appalti) e le linee guida dettate dall’Anac in tema di esclusione dagli appalti.
Per escludere un partecipante dalla gara, la stazione appaltante, in questo caso il Comune, deve dimostrare “con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio…” . In altro contratto, in pratica, Senesi avrebbe avuto comminate delle sanzioni, opponendo ricorso. Stando alla lettera della norma, il fatto di aver opposto ricorso a quelle contestazioni non obbligava a dichiararle in fase di nuova gara presso altro Comune, salvo, però, dover seguire anche le linee guida dell’Anac, più estensive nell’applicazione della norma.
I giudici infatti rilevano che “sussiste in capo all’Ati Senesi – Eco Burgus l’obbligo dichiarativo a prescindere dall’eventuale impugnazione delle stesse sanzioni”.