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Home» Politica»Pronto il regolamento della “partecipazione Democratica” , Pastorello; “spero in una rapida approvazione”. Il testo integrale

Pronto il regolamento della “partecipazione Democratica” , Pastorello; “spero in una rapida approvazione”. Il testo integrale

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Con grande soddisfazione l’Assessore Boris Pastorello, ha presentato alla Giunta Comunale la bozza del Regolamento della “Partecipazione Democratica”.

La stessa è stata ratificata con la delibera di G.M. di giorno 22 giugno nella quale la Giunta ha inviato al Consiglio Comunale la bozza del Regolamento per la sua approvazione.

Il modello di Amministrazione partecipata è la carta di identità di questa Amministrazione e, sono certo, che la Commissione Consiliare, prima, ed il Consiglio Comunale, soprattutto, condivideranno ed approveranno questo nuovo modo di intendere l’Amministrazione della Città.

La sua elaborazione è stato il frutto di un percorso civico di condivisione e consentirà l’adozione della democrazia partecipativa a fianco di quella rappresentativa.

Per realizzare concretamente la “partecipazione democratica” occorrerà predisporre forme e strumenti di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e la Società Civile, tali da garantire l’inclusività nei processi di gestione del territorio.

Il fiore all’occhiello del Regolamento è il “Bilancio partecipativo” grazie al quale saranno i cittadini a destinare una quota (indicata anno per anno) del bilancio comunale per l’attuazione delle proposte avanzate dagli stessi.

Auspico che iter amministrativo consenta una rapida approvazione del Regolamento mettendomi, si d’ora, a disposizione della Commissione Consiliare competente per fornire tutti i chiarimenti e le specificazioni necessarie per giungere, in breve tempo, in Consiglio Comunale.

Con la sua approvazione Caltanissetta, con Bologna e Parma, sarà uno dei pochi capoluoghi di provincia con questo modello di Amministrazione partecipata.
IL WELFARE COMUNALE
LA CULTURA DI RETE
*******
Il welfare comunale si caratterizza per la cultura di rete. La cultura di rete (CdR) è la carta d’identità del comune di Caltanissetta.
La CdR coniuga, in termini concreti, i principi di sussidiarietà e di solidarietà. Essi sono entrambi indispensabili per evitare che la solidarietà senza la sussidiarietà scada nell’assistenzialismo e la sussidiarietà senza la solidarietà crei forme egoistiche di localismo.
La CdR ha una valenza popolare e istituzionale: la prima comporta la corresponsabile partecipazione al governo della città sia dell’Amministrazione comunale sia dei cittadini singoli e associati, secondo le proprie funzioni; la seconda consiste nell’agire congiunto fra distinte Istituzioni per l’integrazione delle rispettive competenze.
La CdR comporta l’adozione della democrazia partecipativa a fianco di quella rappresentativa. Ciò comporta la predisposizione di forme e di strumenti di raccordo tra l’amministrazione comunale e la società civile, tali da garantire l’inclusività nei processi di gestione del territorio.
Il Comune di Caltanissetta, per l’efficienza operativa della CdR e il concreto governo del territorio, si dota del seguente Regolamento sulla Partecipazione Democratica.
Il seguente Regolamento sulla Partecipazione Civica integra gli istituti di partecipazione previsti dal vigente Statuto comunale (approvato con D. CC. N. 43 del 21-07-2008, artt. da 53 a 62) e sostituisce gli attuali regolamenti, in particolare sostituisce il Regolamento delle Consulte (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n,. 91 del 17/12/2013) ed il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (approvato con delibera n. 39 del 29/4/2004).

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE CIVICA
Sezione I
Norme generali

Titolo I
Principi e titolari della partecipazione

Art. 1 – Principi

La partecipazione all’Amministrazione comunale è un diritto .
Il presente Regolamento si pone in attuazione dello Statuto Comunale.
Il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a) contribuire a rafforzare la democrazia e le sue Istituzioni introducendo forme e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione comunale;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la capacità progettuale e i processi di attuazione delle politiche locali;
d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, praticando i principi di sussidiarietà e di solidarietà;
e) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
f) valorizzare le competenze dei cittadini e le professionalità presenti nella società organizzata;
Art. 2 – Titolari del diritto di partecipazione

Il presente articolo integra gli Art. da 58 a 61, dello Statuto Comunale nelle parole “cittadini singoli od associati”).
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) I cittadini singoli o associati residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio nisseno.
b) Le persone maggiorenni che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio nisseno
c) Cittadini non residenti, che ne avanzano richiesta e che manifestano interesse pubblico per il territorio nisseno. La richiesta sarà valutata dall’amministrazione attiva.
2. Nei processi partecipativi del presente Regolamento, non sono previsti, gli Enti e le Istituzioni pubbliche, che di fatto sono gli interlocutori con cui l’Amministrazione comunale è chiamata a collaborare per l’efficace esercizio delle rispettive competenze.
3. L’attivazione e la verifica dei processi di democrazia partecipativa è promossa e attuata dal Sindaco, dalla Giunta o, tramite le Commissioni consiliari, dal Consiglio comunale per le rispettive competenze.
4. L’Amministrazione attiva si serve della collaborazione del “Garante della Cultura di Rete e della Partecipazione” (disciplinato nella sezione n. IX del presente Regolamento) per promuovere i processi di democrazia partecipativa e le relazioni tra i soggetti coinvolti nella partecipazione civica.

ArtTitolo II – La formazione
Art. 3 – Le attività di formazione

1. L’amministrazione attiva programma periodicamente, con apposita deliberazione e dando apposito atto di indirizzo ai competenti organi gestionali, le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
a) corsi di formazione gestiti dall’amministrazione comunale o affidati ad associazioni di volontariato;
b) materiali di studio e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti di educazione alla cittadinanza da concordare con le scuole di ogni ordine e grado;
d) protocolli o convenzioni con università.
2. Le attività di formazione sono finalizzate:
a) alla promozione della cultura civica e della partecipazione, specialmente tra le nuove generazioni;
b) alla diffusione della conoscenza delle forme e degli strumenti di partecipazione.
3. Le attività formative sono dirette: agli amministratori pubblici, ai dipendenti del comune, ai cittadini singoli e associati.

Titolo III – La partecipazione
Art. 4 – Forme di partecipazione

Il presente articolo integra le forme e le modalità di consultazione ed iniziativa della popolazione del Comune di cui all’art. da 56 a 61 del vigente Statuto Comunale

1. Le forme di partecipazione sono la concretizzazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà e permettono ai cittadini singoli e associati di essere collaboratori responsabili dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle diverse funzioni.
2. Le forme di partecipazione riconosciute dal presente regolamento sono quelle sottostanti e si distinguono per tipologia e per valenza, secondo lo schema seguente:

Tipologia Valenza
Forme di partecipazione Ordinarie Straordinarie Territoriali
Bilancio partecipativo X
Consulte civiche X
Comitati di quartiere X X
Forum civico X X
Petizioni popolari X
Richiesta civica di deliberazione X
Consiglio comunale dei ragazzi X X

Per tipologia sono: “ordinarie”, in quanto la partecipazione strutturata è prevista periodicamente con scadenze già determinate; “straordinarie” in quanto esse sono occasionali e proprie della libera iniziativa civica, anche se regolamentate.
Per valenza sono: “territoriali”, in quanto la partecipazione investe la città tutta o sue parti; di “ambito” nel senso che riguardano particolari aspetti della convivenza civica e legittimi interessi.
3. L’Amministrazione attiva ha il dovere di prendere in considerazione le proposte provenienti dagli organismi propri di ogni forma di partecipazione e di dare motivata comunicazione pubblica dei provvedimenti adottati.

Titolo IV – Le forme associative
Il presente titolo integra l’art. 56 dello Statuto Comunale nella parte in cui è prevista la costituzione dell’albo delle “libere forme associative a cura della Segreteria Generale del Comune nei settori di competenza delle Consulte prevedendo al comma successivo l’apposito regolamento per materia”

Tra i titolari della partecipazione, come indicato al precedente art. 2, rivestono particolare rilevanza le forme associative per le quali è costituito l’Albo comunale delle Associazioni.

Art. 5 – Albo comunale delle Associazioni

1. Possono chiedere l’iscrizione all’apposito Albo Comunale le Associazioni che operano sul territorio nisseno. Quelle tra di loro che sono nazionali o internazionali rivestono una particolare valenza perché hanno un respiro, un’esperienza più vasta e partecipata, rispetto alle altre. Esse, per il fatto che sono in grado di coniugare il locale con il globale, sono “ponti” tra il territorio nisseno e le altre città ed è per questo che vanno valorizzate soprattutto nel contesto organizzativo delle Consulte Civiche. Le altre, che hanno una identità locale, sono chiamate a progettare lo sviluppo del territorio e a esportare le tipicità nissene in altre città per attrarre, cosi facendo, flussi turistici di varia natura (culturale, congressuale, sportiva, artistica, dolciaria, ecc.).
2. Ogni Associazione può chiedere l’iscrizione ai seguenti ambiti:
a. socio-sanitario e assistenziale;
b. impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria;
c. attività educative di istruzione e formazione;
d. attività sportive e ricreative;
e. attività culturali;
f. tutela ambientale;
g. tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
h. protezione civile;
i. attività di carattere internazionale;
j. immigrazione.
3. Non possono chiedere l’iscrizione le associazioni:
a. professionali, sindacali e di categoria;
b. che tutelano gli interessi economici degli associati;
c. che hanno finalità politiche.
4. La richiesta di iscrizione va inoltrata dal legale rappresentante dell’Associazione al Segretario Generale e va corredata dallo Statuto, che deve contenere le seguenti indicazioni per essere accettata:
a. finalità sociale no profit confacenti con gli ambiti indicati al 1° punto ;
b. funzione deliberante dell’indirizzo e della verifica programmatica annuale assegnata all’assemblea dei soci;
c. eleggibilità degli organismi associativi;
d. forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei bilanci (preventivo e consuntivo).
5. La Segreteria Generale cura l’albo delle Associazioni. In particolare:
a. entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione esita il provvedimento;
b. aggiorna periodicamente l’elenco tenendo conto delle richieste di nuova iscrizione e della dichiarazione dell’atto di notorietà, che i legali rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di attestare sia il mantenimento dei requisiti di cui al precedente 4° punto sia l’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione. Nel caso in cui non venga presentata la citata dichiarazione, la Segreteria Generale è autorizzata a cancellare dall’albo l’Associazione inadempiente.
6. L’Amministrazione attiva, entro il 31 gennaio di ogni anno, dopo la ricognizione dell’operato della Segreteria Generale, approva l’albo delle Associazioni tenendo conto degli eventuali aggiornamenti.

Art. 6 – Diritti e doveri delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all’Albo hanno i seguenti diritti e doveri:
a. concorrere alle forme di partecipazione previste al 2° punto dell’art. 4 del presente Regolamento, secondo quanto previsto dalle successive norme di attuazione per ciascuna di esse;
b. concorrono per la realizzazione di servizi e delle risorse finanziarie, al fine di realizzare i progetti approvati dagli organismi di partecipazione democratica, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
c. cooperare con le altre associazioni, soprattutto delle stesso ambito, non solo nella fase di proposizione progettuale quanto anche di richiesta di partecipazione ai bandi comunali per l’assegnazione di servizi;
d. usare gratuitamente i locali comunali, escluso gli oneri relativi alle utenze e alla custodia, a seguito di motivata richiesta per organizzare incontri;
e. comunicare, entro quindici giorni, le eventuali variazioni relative allo Statuto, al legale rappresentante, alla sede sociale.

Sezione II
Bilancio partecipativo

Titolo I
Definizione – Finalità – Titolarietà

Articolo 7
1. Il Bilancio Partecipativo (B.P.) è una forma di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa della città e consiste nel destinare una quota del bilancio comunale per l’attuazione delle proposte avanzate dai cittadini, secondo quanto previsto dai seguenti articoli.
2. Il B.P. ha lo scopo di:
1.a. responsabilizzare i cittadini nell’esprimere i propri bisogni e di comprendere le esigenze dell’intera comunità nell’ottica del bene comune;
1.b. rendere i cittadini collaboratori responsabili dell’Amministrazione comunale nell’individuazione degli obiettivi e della distribuzione delle risorse economiche comunali di cui al comma 1.
1.c. coinvolgere i cittadini nella proporre progetti e nel definire le priorità della loro attuazione.
3. Destinatari del B. P., ciascuno secondo le modalità appresso indicate, sono le associazioni iscritte all’albo comunale, i comitati di quartiere, le consulte comunali, ogni altro cittadino interessato allo sviluppo del territorio nisseno.

Titolo II
Ambiti, entità e responsabili del Bilancio partecipativo

Art. 8

1. Gli ambiti su cui i destinatari del B. P. possono esprimersi corrispondono a quelli indicati al 2° capo dell’art. 7 ed ad ogni settore amministrativo riferibile alle deleghe assessoriali.
2. L’entità delle risorse finanziarie da sottoporre alla procedura partecipata è stabilita annualmente dall’Amministrazione attiva, tenuto conto della disponibilità finanziaria.
3. Responsabili del parere di condivisione delle proposte pervenute al Sindaco sono gli Assessori, ciascuno per le proprie competenze ed in relazione al programma politico del Sindaco.
4. Responsabile della gestione politica del B. P. è l’Assessore ai Beni patrimoniali e finanziari, che è collaborato dal Garante della Cultura di Rete e della Partecipazione.
5. Tra le proposte presentate non saranno prese in considerazioni quelle che incidono negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

Titolo III
Percorso partecipativo e modalità attuative

Art. 9 – Le tappe

Il percorso partecipativo consta di tre tappe: informazione, consultazione, rapporto di sintesi.

Art. 10 – L’informazione

1. L’informazione costituisce la prima tappa del percorso. Sarà data notizia, con ogni forma di comunicazione pubblica delle finalità, del percorso, della tempistica, dei materiali e di ogni altro dato che possa favorire una corretta ed efficace partecipazione al B. P.;
2. La durata dell’informazione è di massimo 30 giorni. Solo per il 1° anno di attuazione del B. P., il periodo di informazione sarà preceduto da una fase propedeutica di formazione, finalizzata a fare conoscere, a tutti i soggetti interessati al procedimento, il significato e il meccanismo del B.P. .

Art. 11 – La consultazione

1. La consultazione è finalizzata ad accogliere le proposte sul B. P. da parte dei destinatari di cui all’art. 7, comma , Titoli I della corrente Sezione del B. P. .
2. La consultazione avviene in due fasi diverse:
1.a. La 1a fase prevede che i comitati di quartiere, le consulte comunali, le categorie professionali o lavorative e ogni altro cittadino, formulino e trasmettano al Sindaco le proposte, corredate dall’impegno di spesa, su appositi moduli che saranno predisposti dall’amministrazione comunale e messi a disposizione dei destinatari del B. P. sul sito istituzionale del Comune . Tale fase avrà la durata massima di 15 giorni.
1.b. La 2a fase, dopo la condivisione delle proposte, fatta dall’Amministrazione comunale, prevede la scelta delle priorità espressa dai cittadini, utilizzando l’apposita scheda rilevabile sul sito istituzionale del Comune. I cittadini hanno a disposizione per tale azione 10 giorni.
3. L’amministrazione, raccolte le proposte di cui al n. 2.1a del presente articolo, da ad esse un ordine di priorità e si assume l’impegno di accoglierle nel bilancio di previsione (considerato il budget definito a priori), che seguirà l’iter istituzionale .
4. I parametri di condivisione per l’accoglimento delle proposte sono:
A) chiarezza della proposta e degli obiettivi;
B) rispetto del bene di tutti e di ciascuno;
C) fattibilità giuridica e tecnica;
D) compatibilità con il programma di mandato del Sindaco e del D.U.P.;
E) stima dei costi e compatibilità con le risorse finanziarie;
F) valutazione dei tempi di realizzazione.

Art. 12 – RAPPORTO DI SINTESI

1. Il rapporto di sintesi che l’Amministrazione attiva fornisce ai cittadini dà la possibilità di verificare la correttezza e l’efficacia del percorso sul B. P.. Saranno resi pubblici sul sito internet del Comune tutti i dati del processo di partecipazione e l’esito delle proposte pervenute.

Titolo IV
Assegnazione Risorse Finanziarie.

Art. 13 – Norme attuative

I competenti organi gestionali, previo atto di indirizzo politico, provvederanno ad avviare e concludere gli iter procedimentali per la realizzazione dei progetti (aventi idonea copertura finanziaria) approvati dagli organismi di partecipazione, dal Consiglio comunale e dall’Amministrazione attiva.

Sezione III
Forum

Titolo I
Forum Civico

Articolo 14
Finalità, tipologia e norme generali

1. Il forum civico (F.C.) ha la finalità di conoscere gli orientamenti dei nisseni su tematiche di natura ambientale, urbanistica, sociale, economica e di quant’altro attinente all’amministrazione comunale.
2. Il F. C. può essere territoriale o tematico. Nel 1° caso saranno convocati i cittadini interessati all’area territoriale (città, quartieri, borghi rurali, ecc.); nel 2° caso saranno convocati quei cittadini singoli o associati coinvolti nella discussione della tematica proposta.
3. Il F.C. può essere indetto, con modalità che saranno stabilite ogni volta, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, secondo l’ambito di propria pertinenza e previa approvazione della squadra assessoriale o del Consiglio.
4. I cittadini possono fare richiesta di convocazione del Forum al Sindaco, secondo le modalità previste dal successivo artico 10 del presente Regolamento. L’ammissibilità della richiesta è regolamentata secondo quanto previsto dal citato articolo 10
5. Il Forum non può essere indetto nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti per le consultazioni elettorali.

Titolo II
Forum Locali
Art. 15
Definizione e finalità

1. I forum locali sono incontri che il Sindaco fa nel corso dell’anno con i cittadini dei 1uartieri e nei borghi rurali, insieme ai loro rappresentanti nei Comitati di quartiere.
2. La loro finalità è duplice: 1°) ascoltare personalmente i cittadini per rilevare i loro bisogni nel contesto in cui vivono e recepire le eventuali soluzioni che essi stessi propongono alle questioni poste; 2°) riferire sullo stato di attuazione del programma amministrativo relativo allo specifico ambito territoriale.
3. Il Sindaco e la Giunta renderanno pubblico il calendario degli incontri entro il 30 settembre di ogni anno.

Sezione IV

Comitati di quartiere
Art. 16
Funzioni e norme di partecipazione

1. L’amministrazione Comunale riconosce i Comitati di quartiere quali libere associazioni di cittadini, che hanno una loro organizzazione territoriale -non istituzionalizzata- per collaborare con essa in modo autonomo. Altresì riconosce il Coordinamento dei Comitati di quartiere quale loro organo di rappresentanza.
2. L’Amministrazione Comunale ammette i comitati di quartiere tra le forme di partecipazione, come previsto dal Capo 2°, Art. 4, Titolo III, Sezione 1 del presente regolamento secondo la delimitazione degli stessi per come verrà effettuata dal competente Assessorato ai comitati di quartiere.
3. Le funzioni dei Comitati di quartiere sono:
1.a. promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita di ciascun quartiere in cui la città di fatto è composta;
1.b. diffondere e consolidare la solidarietà e la cultura della relazione nel territorio nisseno;
1.c. organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere, per avere una visione d’insieme della città e formulare proposte condivise all’Amministrazione Comunale;
1.d. elaborare ogni anno un piano di interventi da inviare al Sindaco entro il 31 dicembre, perché possa essere preso in considerazione per la formazione del bilancio di previsione annuale e triennale, secondo le modalità previste dall’art. 7 b. 2.3 del presente Regolamento sulla partecipazione civica;
1.e. esprimere pareri e proposte, comunque non vincolanti, in ordine ai piani commerciali, al traffico e alla viabilità, all’uso di aree e di immobili comunali da destinarsi a servizi per i quartieri, in relazione al proprio quartiere;
1.f. contribuire al bilancio partecipativo, come previsto dalla Sezione II del presente Regolamento;
1.g. collaborare nella gestione dei servizi di base (a titolo esemplificativo ad esempio il nonno vigile, adozione di aiuole ecc.) rivolti a soddisfare le esigenze della popolazione dei quartieri nei limiti dell’indirizzo politico-amministrativo del Comune
4. I Comitati di quartiere si riuniscono congiuntamente, con un preavviso di 5 giorni e nei casi di motivata urgenza entro le 24 ore quando ne facciano richiesta, indipendentemente l’uno dall’altro: il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale.
5. Ha la facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, l’Amministrazione attiva e il Garante della Cultura di rete e della Partecipazione.6. Alle sedute possono essere invitati a relazionare assessori, tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di interesse dei quartieri.
7. Per le norme relative alle sedute, alla convocazione di assemblee, all’autonomia di gestione, alla sede, ai mezzi strumentali si adottano quelle indicate per le Consulte Civiche dal comma 10° al comma 14°, dell’art. 17, Sez. 5.

Sezione V
Consulte civiche

Articolo 17
Finalità Settori Norme di partecipazione

1. Le consulte civiche hanno la finalità generale di promuovere la partecipazione civica all’attività amministrativa comunale. In particolare, gli obiettivi che si prefiggono, ognuna per i propri settori di competenza, sono:
a. elaborare ogni anno un piano di interventi da inviare al Sindaco entro il 31 dicembre, perché possa essere preso in considerazione per la formazione del bilancio di previsione annuale e triennale, secondo le modalità previste dall’art. 7 , comma 2, lettera 1.c. del presente Regolamento sulla partecipazione civica;
b. esprimere pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale;
c. proporre all’Amministrazione Comunale interventi per migliorare i servizi negli ambiti di propria competenza;
d. promuovere azioni di coinvolgimento dei cittadini per sostenere gli obiettivi che ciascuna di esse si propone, attivando anche percorsi di educazione permanente riguardo agli ambiti di pertinenza propria;
e. elaborare studi, ricerche, progetti per una migliore conoscenza e valorizzazione del territorio.
2. I settori per i quali si costituiscono le Consulte sono le medesime delle associazioni di cui all’art. 5, comma 2, del presente regolamento.
3. Ogni consulta, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 della Sezione I (Titolari del diritto di partecipazione), è composta da due rappresentanti (uno titolare, l’altro supplente) per ogni Associazione/Società/Gruppo –legalmente costituito- riconducibile ai settori sopra menzionati. Hanno la facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, l’Amministrazione attiva e il Garante della Cultura di Rete e della Partecipazione. Alle riunioni delle Consulte possono essere invitati persone, che in grado di dare il loro contributo, per le loro specifiche competenze riferibili al settore di pertinenza di ciascuna Consulta.
3. I componenti di ciascuna Consulta restano in carica fino alla scadere del mandato sindacale. Nel caso in cui qualche componente dovesse dimettersi per sopraggiunti motivi, sarà sostituito dalla propria Associazione di appartenenza, che è tenuta a darne comunicazione immediata al Sindaco.
4. Ogni consulta elegge, nella sua prima convocazione fatta dal Sindaco, il Presidente a maggioranza assoluta dei votanti nella prima tornata e relativa nella seconda. Il Presidente è coadiuvato da un segretario, nominato dai componenti la consulta su sua proposta.
5. Ciascun Presidente:
a. rappresenta la Consulta di propria pertinenza;
b. convoca e presiede la Consulta;
c. predispone l’ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste pervenute;
d. trasmette il verbale delle sedute al Sindaco;
e. è responsabile del corretto uso della sede e dei mezzi messi a disposizione della Consulta da parte dell’Amministrazione.
6. I Presidenti possono essere revocati per gravissima e ripetuta violazione del comportamento etico relativo all’esercizio delle proprie funzioni. La mozione di sfiducia deve essere presentata da un terzo delle componenti della consulta e approvata con voto palese della maggioranza assoluta dei votanti. La motivata mozione di sfiducia va discussa e votata non prima di sette giorni e non oltre i quindici giorni della sua presentazione.
7. Le Consulte sono convocate, con preavviso di 5 giorni e nei casi di motivata urgenza entro le 24 ore, almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente. I Presidenti hanno l’obbligo di convocare le Consulte:
a. quando almeno un terzo delle rispettive componenti ne facciano motivata richiesta scritta;
b. quando il Sindaco o il Presidente del Consiglio ne facciano richiesta.
8. Tutti i Presidenti delle Consulte possono essere convocati dal Sindaco, congiuntamente con l’Amministrazione attiva e/o le commissioni di riferimento per:
a. esprimere pareri su specifici casi;
b. esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate ad esprimersi;
c. valutare le azioni intraprese e quelle da programmare.
9. Le sedute delle Consulte:
a. sono pubbliche e sono presiedute dai rispettivi Presidenti o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano;
b. sono valide quando è garantita la presenza della maggioranza dei componenti;
c. sono verbalizzate dal Segretario, che è tenuto a inviarne una copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro cinque giorni dalla seduta;
d. hanno l’obiettivo di approvare l’ordine del giorno previsto con la maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede).
10. Le consulte possono convocare Assemblee cittadine per discutere temi riguardanti i propri ambiti di competenza. Le Assemblee sono indette dai Presidenti – con avviso pubblico recante data, ora, luogo e oggetto – 5 giorni prima della data fissata e ne è data comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio perché possano intervenite personalmente o con un loro delegato. A dette Assemblee può partecipare il Garante della Cultura di Rete e della Partecipazione.
11. Ciascuna Consulta, nel rispetto del presente Regolamento, può:
a. regolamentare l’organizzazione interna, che è più consona al proprio ambito, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
b. convocare assemblee di aderenti alle Associazioni che fanno parte della Consulta stessa per dare informazione sull’attività svolta e per richiedere il loro parere sui contenuti da trattare;
c. interagire con organismi, enti, istituzioni della propria area, per richiedere pareri, comunque non vincolanti per l’Amministrazione Comunale;
d. avvalersi della collaborazione di esperti per meglio espletare il loro ruolo, senza oneri per l’Amministrazione Comunale;
e. istituire commissioni per il migliore funzionamento di tutto ciò che è di propria competenza.
12. Le sedi delle Consulte sono in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
13. Le spese relative ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni proprie delle Consulte sono a carico dell’Amministrazione.

Sezione VI
Petizione popolare

Articolo 18
Finalità e norme generali

1. La petizione popolare, da indirizzare al Sindaco secondo le modalità di seguito indicate, è finalizzata a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale per tutelare i diffusi bisogni civici di competenza comunale.
2. La presentazione della petizione, come previsto dall’art. 57 dello Statuto Comunale, è valida se sottoscritta da un numero di cittadini pari al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune e il numero dei consiglieri assegnati. Per ogni sottoscrittore deve essere riportato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. I promotori sono garanti della volontà dei sottoscrittori a presentare la petizione.
3. La petizione, a cura dei promotori, può essere presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata all’Ufficio di Protocollo. In mancanza di promotori specifici, si considerano tali i primi tre sottoscrittori.
4. L’ammissibilità della petizione sarà verificata dagli uffici comunali competenti entro 20 giorni dalla sua presentazione e, successivamente trasmessa al Sindaco con l’esito motivato dell’ammissibilità o del rigetto.
5. L’Amministrazione Comunale curerà i rapporti con i promotori della petizione.
6. La trattazione della petizione sarà a cura dell’Amministrazione attiva o del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze e seguirà l’iter amministrativo proprio di ogni proposta di delibera sindacale o consiliare.
7. La delibera sindacale o consiliare sarà fatta conoscere, rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, ai promotori della petizione entro 60 giorni dalla verifica di cui al capo 4° del presente articolo.

Sezione VII
Proposta civica di deliberazione

Articolo 19
Finalità e norme generali

1. I cittadini possono presentare proposta di deliberazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio perché deliberino di conseguenza, secondo le proprie competenze, in seno ai propri organi di riferimento (Amministrazione attiva, Consiglio comunale).
2. Le proposte sono finalizzate a promuovere interventi dell’Amministrazione Comunale su interessi comuni che riguardano il territorio nisseno. Le proposte, che comportino impegno di spesa per l’Amministrazione Comunale, devono essere compatibili con il DUP, devono indicare l’importo previsto e devono contenere un piano finanziario coerente e compatibile con le risorse finanziarie dell’Ente, con i principi di finanza pubblica e con il Patto di stabilità.
3. Le formalità riguardo alla sottoscrizione, alla presentazione, all’ammissibilità della proposta di deliberazione sono soggette a quanto previsto dai comma 2, 3, 4 dell’art. 18 del presente regolamento.
4. I promotori della proposta possono chiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di essere sentiti per illustrare le motivazioni e i contenuti della stessa proposta. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio fissano il giorno in cui i promotori possono illustrare la proposta.
5. Gli uffici comunali competenti, a richiesta dei promotori, collaborano alla formulazione tecnica della proposta. Nel caso in cui occorra, anche il Ragioniere capo fornisce gli elementi necessari sotto il profilo finanziario in riferimento al bilancio comunale.
6. La proposta istruita è trasmessa dall’ufficio comunale competente al Sindaco o al Presidente del Consiglio nella dovuta forma per essere deliberata.

Sezione VIII
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 20
Normativa di riferimento e Finalità

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha la sua ispirazione legislativa nell’art. 7, comma c della legge 28 agosto 1997, nº 285. Inoltre, è consono al progetto UNICEF, adottato dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, denominato “Sindaco difensore dei bambini”, che prevede la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità ed anche a quella amministrativa.
2. Le finalità di tale Consiglio sono: pedagogica, propositiva e consultiva
a) Pedagogica in quanto i ragazzi hanno la possibilità di: fare esercizio di socializzazione dei loro bisogni in termini solidali; avere un’ulteriore occasione per imparare a interagire con gli adulti e, quindi, per attivare il dialogo intergenerazionale; fare un concreto percorso di educazione alla cittadinanza.
b) Propositiva e consultiva nel senso che i ragazzi possono proporre all’Amministrazione comunale la soluzione delle varie esigenze e istanze provenienti dal loro fascia di età e, l’Amministrazione comunale ha l’opportunità di conoscere l’opinione dei ragazzi per “organizzare” la città anche a loro misura.

Art. 21
Organizzazione e modalità di elezione

1. Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle classi delle scuole medie statali, degli istituti comprensivi e delle scuole elementari, limitatamente alle classi quarte e quinte, di Caltanissetta.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle scuole medie, degli istituti comprensivi e delle scuole elementari, limitatamente alle classi quarte e quinte di Caltanissetta;
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da massimo 22 componenti (due per ogni istituzione scolastica attualmente titolare dell’autonomia scolastica) e dura in carica 1 anno.
4. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
a) entro il 15 ottobre di ogni anno vengono presentate le candidature a consigliere comunale presso le dirigenze degli istituti; le candidature a consigliere comunale possono presentarsi in modo libero;
b) entro il 30 ottobre, il Dirigente Scolastico o suo delegato, forma le liste dei candidati a consigliere comunale, disposti per ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, nome e classe di appartenenza;
c) dall’1 novembre inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d’intesa con gli insegnanti, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc. …);
d) le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9 – 13) il 3° sabato del mese di novembre;
e) gli elettori riceveranno la scheda per l’elezione a Consigliere Comunale, sulla quale saranno riportate le liste del candidati a Consigliere Comunale; gli alunni potranno esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta sulla casella a fianco del nominativo prescelto; deve essere garantita la piena e totale autoonomia e segretezza del voto;
f) negli Istituti sarà costituito, a cura del Dirigente Scolastico o un suo delegato, un seggio elettorale che sarà composto ciascuno da 2 scrutatori, un segretario ed un presidente. Il seggio potrà comprendere gli insegnanti ed il personale tecnico della scuola, rappresentanti degli studenti non candidati, rappresentanti delle istituzioni locali ed i genitori di alunni non candidati;
g) il Dirigente scolastico, o suo delegato, avrà anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive;
h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi e dovranno essere aperte al pubblico. Saranno eletti consiglieri comunali i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di preferenze, in caso di parità sarà eletto il più anziano per età. Le votazioni del CCR saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei votanti avuti;
i) il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, con le intere liste e le relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla Segreteria del Comune di Caltanissetta;
j) il Sindaco di Caltanissetta pubblica e proclama eletti, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
k) entro la prima settimana del mese di Dicembre, su convocazione del Sindaco di Caltanissetta, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale.
5. Le decisioni prese dal C.C.R. sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un funzionario del Comune che assiste alla seduta, e sottoposte all’Amministrazione Comunale, la quale entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà formulare proposta scritta circa il problema o l’istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

6. Il C.C.R. potrà richiedere al Sindaco di porre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della città un preciso argomento per la relativa discussione oppure che lo stesso venga discusso con l’intervento di uno o più rappresentanti della Giunta dei ragazzi o del Consiglio dei Ragazzi appositamente designati.

7. Ai lavori del C.C.R. sarà data la massima pubblicità. Le sedute sono pubbliche.

8. nella sua prima riunione il C.C.R. dovrà procedere all’elezione del Sindaco. La Giunta è nominata dal Sindaco che sceglierà i componenti all’interno di una rosa di nomi proposti dai consiglieri comunali, anche tra ragazzi non eletti al C.C.R. . I componenti della Giunta che non facessero parte del C.C.R. non avranno diritto al voto durante le sedute del Consiglio.

9. il Sindaco dei ragazzi deve presentare, nella seconda seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro.

10. il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.

11. la Giunta eletta si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all’attenzione ed al dibattito del Consiglio o che verranno richiesti dal C.C.R. .

12. Il C.C.R. dovrà riunirsi almeno tre volte durante l’anno del suo mandato. L sede del Consiglio è il Palazzo Comunale.

13. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con candidati presi dalla lista dei non eletti secondo l’ordine delle preferenze ricevute nelle singole istituzioni scolastiche.

14. La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra “eletti” ed “elettori” nell’ambito del proprio “collegio”, attraverso “audizioni” o “dibattiti” nelle forme e sedi che si riterranno più compatibile con l’attività didattica.

SEZIONE IX

a) Il garante per la cultura di rete e la partecipazione viene nominato direttamente dal Sindaco e resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco:

b) Le funzioni sono:
1. assume una funzione trasversale rispetto agli assessori: si adopera, rispetto alle loro deleghe a far in modo che si attuino gli istituti di democrazia partecipativa;
2. filtra le richieste e i contributi partecipativi dei cittadini e delle associazioni, per trasmetterle agli assessori di competenza o, ove il caso lo richieda, per facilitare la relazione diretta tra loro;
3. stimola e facilita la partecipazione attraverso workshop e world cafè;
4. stimola le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi;
5. organizza i supporti logistici necessari all’attivazione delle forme di partecipazione;
6. si occupa delle procedure partecipative del Bilancio Partecipativo;
7. gestisce l’organizzazione delle forme di partecipazione, come previsto dal Regolamento comunale sulla partecipazione civica;
8. si interfaccia con l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, dovendo fornire documentazione e materiali utili a incrementare i processi di partecipazione;
9. cura le relazioni con gli uffici Comunali , collaborando con il Segretario Generale anche per l’aggiornamento dell’Albo comunale delle Associazioni;
10. è di supporto alla pubblicità istituzionale per veicolare i risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale, sempre nell’ambito degli istituti di partecipazione democratica;
11. collabora alla predisposizione ed aggiornamento della sezione del sito istituzionale dedicato ai processi partecipativi;

NORMA FINALE

1. È istituito l’Osservatorio della Qualità quale strumento finalizzato a misurare il livello di qualità e l’efficacia delle proposte e delle azioni progettuali avanzate e messe in atto dai soggetti che concorrono alla partecipazione civica secondo il presente Regolamento. La sua introduzione nasce dall’esigenza di verificare l’effettiva compatibilità ed efficacia dell’idea di progetto rispetto ai bisogni e alle problematiche che caratterizzano il territorio urbano e lo spazio sociale.
2. L’Osservatorio della Qualità è composto di diritto dal Presidente del Consiglio Comunale (che potrà, volta per volta delegare ad altro Consigliere Comunale) e da un rappresentante delle Associazioni iscritte all’albo comunale ed un rappresentante dei Comitati di quartiere che procederanno alla loro individuazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. L’Osservatorio opera per verificare:
a) la compatibilità o difformità delle proposte progettuali rispetto agli indirizzi, obiettivi e priorità stabilite dai piani strategici culturali e sociali, indirizzando le modalità di revisione del progetto in presenza di idee incapaci di rispondere alle problematiche del territorio;
b) al termine del progetto, la conformità delle azioni messe in atto rispetto all’idea di partenza e l’effettivo contributo reso alla crescita del territorio.
4. Sono abrogati e sostituiti tutti i precedenti regolamenti comunali in materia di partecipazione.

boris pastorello|Caltanissetta|Consiglio comunale 2015-06-24
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