” Ecco la proposta di un emendamento che i parlamentari, congiuntamente, potranno inserire in qualche provvedimento legislativo, per far sì che prima della conclusione della attuale legislatura, si possa avere una norma che, finalmente, elimini i tanti problemi sul tappeto.” Afferma Gianfranco Cammarata, referente del Collettivo Letizia
“Da qualche anno si è aperta una questione, obsoleta e dimenticata da tutti gli operatori economici e gli operatori del diritto: la problematica dei livelli enfiteutici.
Il diritto del concedente che figura solo sugli atti catastali, che per norma non sono probatori di diritti reali, a causa di interpretazioni garantiste oltre il dovuto, da parte di banche o burocrati di vari uffici, rappresenta un serio problema per l’economia del territorio.
Infatti le procedure per la eliminazione di questo balzello medioevale, oramai privo di ogni valenza giuridico-economico, è oltremodo farraginoso, oneroso e nella maggior parte dei casi impossibile, in quanto non si riesce a identificare il titolare di questo diritto.
Il legislatore con diversi provvedimenti legislativi ha cercato di risolvere il problema. Infatti per i livelli costituiti in Veneto o per quelli riscossi dalle amministrazioni statali quali concedenti, in virtù rispettivamente dell’art. 1 della legge n. 3/1974, e dell’art. 1 della legge 16/1974 o dell’art. 60 della legge 222/1985, gli stessi sono stati dichiarati estinti ope legis e il diritto di livellario convertito in quello di pieno proprietario, con diritto all’aggiornamento dell’intestazione catastale.
La pubblica amministrazione che avrebbe dovuto procedere d’ufficio, si è guardata bene dal farlo.
L’esistenza di questi livelli o canoni pone seri ostacoli anche alle compravendite, alla concessione di mutui, alla riscossione di indennità di esproprio, e le transazioni immobiliari già in crisi per la situazione di mercato che ha profondamente deprezzato il valore degli immobili, diventano ancora più complicate.
A fronte di tale grave situazione chiediamo a tutti i parlamentari del nostro territorio di fare fronte unico per supportare iniziative legislative che la risolvano, ridando serenità ai soggetti interessati.
Dopo un ampio confronto con operatori economici e del diritto, oltre che con parlamentari in carica, abbiamo suggerito la presentazione dell’emendamento, che di seguito riportiamo, e sul quale invitiamo a confluire, onde inserirlo in un provvedimento legislativo, sentito il parere del MEF, prima della conclusione della corrente legislatura.”
Art. 1.
1. Decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell’articolo 969 del codice civile, l’enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione, nei confronti di privati che di enti pubblici, con atto unilaterale soggetto a trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, numero 7), del codice civile, da notificare al concedente.
2. In caso di irreperibilità del concedente la notifica avverrà mediante affissione all’Albo Pretorio del comune ove ricade il fondo da affrancare e all’Albo Pretorio del comune di residenza dell’affrancante.
3. Nei casi di cui al comma 1, il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l’atto con cui l’enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni. In tal caso deve comunque essere effettuata anche la trascrizione di cui all’articolo 2643, numero 7), del codice civile, nei confronti del concedente.
4. In caso di affrancazione ai sensi del presente articolo, al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l’affrancazione., da calcolarsi sul reddito dominicale dei terreni, anche quanto sugli stessi siano state realizzate costruzioni, deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla notifica, prevista dal comma 1).
5. Nei casi di affrancazione unilaterale di cui al presente articolo, il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull’immobile, per la durata di un anno in assenza di richiesta da parte del concedente.
6. Per l’affrancazione di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138.
7. Gli atti di affrancazione eseguiti a sensi della presente legge sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, solo soggette alle tasse di trascrizione, voltura ed alla imposta di bollo nella misura di euro 155; per l’iscrizione a repertorio degli atti notarili ricevuti o autenticati ai sensi della presente legge, gli onorari previsti dalla tabella A allegata al D.M. 265 del 27 novembre 2012 sono ridotti al 50%
Collettivo Letizia