Avviso del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, in ordine alle “Operazioni vietate in luoghi pubblici” ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile (approvato con Deliberazione del C.C. n. 36 del 28.09.2020).
Operazioni vietate in luoghi pubblici.
1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
i) Praticare attività ricreativa di qualsiasi genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo e incomodo per le persone;”
Pertanto, in relazione a quanto disposto dal regolamento comunale, è vietata la pratica di “giocare al pallone” nelle aree pubbliche in genere, circostanza che è stata riscontrata recentemente nell’area pedonale di Corso Umberto I.
Pare opportuno evidenziare che, fermo restando l’applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della previsione regolamentare comporta:
– l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 150,00, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del predetto Regolamento, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00 per ciascuno dei soggetti che si rendono responsabile di tale attività;
– la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle cose che sono servite a commettere l’infrazione (ai sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689), previo sequestro cautelare (ai sensi dell’art. 13 della citata legge);
– in caso di soggetto minorenne la sanzione sarà applicata al genitore o al soggetto che ha la potestà sullo stesso.
Confidando nel senso civico che caratterizza la Città, il sindaco auspica la corretta osservanza delle disposizioni indicate a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.