L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, secondo quanto comunicano le associazioni Legambiente Caltanissetta e Wwf Sicilia Centrale, avrebbe richiesto alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali il parere per la SCIA inoltrata da Rai Way S.p.A., relativa alla demolizione dell’Antenna collocata nella sommità della Collina Sant’Anna di Caltanissetta. La segnalazione certificata di inizio attività è l’atto propedeutico con cui Rai Way intende demolire l’antenna che torna d’attualità dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di Rai Way contro il vincolo apposto.
Le due associazioni ambientaliste hanno quindi trasmesso una diffida alla soprintendenza, al Comune trasmettendola anche alla procura della Repubblica con cui chiedono “di provvedere con urgenza al riesame amministrativo per l’annullamento d’ufficio e revoca in autotutela decisoria e sostitutiva, ex L. 241/1990 artt. 21-quinquies, 21-octies, 21-nonies e 29, di tutti gli eventuali pareri e o provvedimenti già posti in essere”.
Invitano “l’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e la Direzione generale Sicurezza del Patrimonio Culturale delMinistero della Cultura ad adottare, con urgenza, ogni utile provvedimento contingibile ed urgente di salvaguardia temporanea del bene in oggetto, nelle more della finalizzazione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del bene, già avviata dal competente Assessorato regionale BB.CC.AA. Nel contempo avvertono che nella ipotesi in cui le richieste di cui sopra non trovassero seguito alcuno, saranno costrette a promuovere tempestivamente le azioni giudiziarie ritenute più opportune, affinché non soltanto vengano assicurate il rispetto della legalità e la tutela dei beni culturali ma venga anche valutata la responsabilità personale – di natura civile, penale ed amministrativo-contabile – alla quale rimangono esposti i Dirigenti e i Funzionari responsabili dei procedimenti di che trattasi”.
In capo all’Amministrazione regionale deputata alla tutela dei beni culturali sussiste sempre il potere cautelare di sospensione delle opere, poiché questo integra una tutela interinale nelle more della valutazione ai fini dell’apposizione di un futuro vincolo. Lo conferma l’art. 150 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che conferisce alla Regione e al Ministero poteri cautelari d’inibizione di avvio di lavori sine titulo «o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio», nonché poteri di sospensione di lavori già iniziati. Si tratta di un potere sospensivo utilizzato quale anticamera di un futuro vincolo: potere il cui esercizio diventa peraltro dovuto laddove si pensi che, nella specie, l’area di sedime è comunque tutelata da un vincolo paesistico imposto ex art. 136 del richiamato D.Lgs. 42/2004, per effetto dei DD.AA. n. 7739 del 09.10.1995 e n. 1858 del 02.07.2015;
Nell’atto di diffida vengono citati i riferimenti normativi e giurisprudenziali.
L’art. 9 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;- già da tempo la Corte Costituzionale ha ribadito che il valore enucleato appartiene a quella gamma dei valori primari della Repubblica; in una pronuncia del 1986 (Sent. n. 151 del 24 giugno 1986), infatti, si afferma che: “Una tutela così concepita è aderente al precetto dell’art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell’ordinamento, assume il detto valore come primario
(cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere
subordinato a qualsiasi altro”;
“La dottrina ha da tempo chiarito, inoltre, che «il territorio in generale costituisce un ambito comune della libertà dello Stato e dei singoli, cioè …una res communis ai medesimi» (D. DONATI, Stato e territorio, Athenaeum, Roma 1924, 139), chiarendo l’intima relazione esistente tra collettività –intesa quale insieme dei singoli componenti del gruppo insediato – e territorio. In virtù di detto inquadramento, la collettività sarebbe titolare di situazioni giuridiche protette, portatrice dell’interesse alla salvaguardia del territorio, del diritto al godimento del territorio, luogo di vita”.
“Come noto e già ampiamente attestato nei plurimi provvedimenti pubblici ed atti posti in essere dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta – che qui si intendono espressamente richiamati – l’Antenna Rai e le altre strutture ed immobili di pertinenza rappresentano beni di rilevante interesse sotto il profilo storico-culturale, che offrono diversi elementi meritevoli di attenzione, tutela e conservazione”. Poiché l’art. 21, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio così recita: «Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostruzione, dei beni culturali»;, le due associazioni diffidano gli Enti ed Autorità in indirizzo dall’intraprendere/autorizzare, come previsto anche dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, la paventata demolizione parziale o totale dell’antenna in oggetto, simbolo storico della città di Caltanissetta, senza una preventiva autorizzazione da parte dell’organo competente, che nella nostra regione a statuto speciale è rappresentato dall’Assessorato regionale e dal relativo Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.