Istanza per l’avvio di nuovo procedimento di imposizione del vincolo ex D. LGS. 42/2004 ( codice dei beni culturali) proposta dal Comitato Parco Antenna, presidente Avv. Renato Mancuso, per l’Antenna Rai di Caltanissetta alla Regione Siciliana.
Testo integrale:
Il sottoscritto Avv. Renato Maria Mancuso, in qualità di portavoce e socio fondatore del “COMITATO PARCO ANTENNA SANT’ANNA” (Comitato promotore della tutela e valorizzazione dell’area dell’Antenna RAI della collina di Sant’Anna in Caltanissetta, costituito nel 2013 tra cittadini, Associazioni e Istituzioni), con sede in Caltanissetta presso la Casa del Volontariato in via Xiboli n. 310, cell. 3204330443; email: comitatoparcoantenna@libero.it – p.e.c.: renatomariamancuso@pec.libero.it;
Premesso che:
– il TAR Sicilia/Palermo, sez. I, con sentenza n. 2853 Reg.Prov.Coll. del 20/10/2021 (Reg. ric. n. 1521/2017) ha dichiarato illegittimo, annullandolo, il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 1026 del 13 marzo 2017 e dell’allegata relazione storica tecnico/scientifica, con cui l’impianto di radiotrasmissione RAI (denominato comunemente “Stazione radio o Antenna RAI di Caltanissetta”) è stato dichiarato di “interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera d), del D.lgs. n. 42 del 22.1.2014 e ss. mm. ii.”;
– in particolare, in ordine al procedimento seguito da Codesto Assessorato per l’imposizione del vincolo di tutela, il TAR ha rilevato i seguenti vizi di legittimità:
a) la Soprintendenza BB.CC. AA. di Caltanissetta è incorsa in eccesso di potere per errore nei presupposti, avendo applicato al manufatto in oggetto, appartenente ad una Società privata (Rai Way S.p.A.), le specifiche norme che il Codice dei Beni culturali destina ai beni soli beni di proprietà pubblica, richiamando inseguito l’art. 10 comma 3 lett. d), del D.lgs. n. 42/2014;
b) nella comunicazione di avvio del procedimento da parte della Soprintendenza è stato fatto erroneo riferimento alla lett. i del comma 1 dell’art. 11 D.lgs. 42/2004, non applicabile al caso di specie;
c) il provvedimento finale fa riferimento all’art. 10, comma 3, lett. d), senza più alcun richiamo all’art. 11;
d) da qui la sostanziale compromissione del contraddittorio procedimentale sotteso al provvedimento impugnato che sotto il profilo considerato non appare essere coerente con il contenuto dell’avviso di avvio del procedimento;
– sotto altro aspetto, il TAR ha altresì eccepito ( § 4 e 5, pagg. 27-28) che “l’apposizione del vincolo con il Decreto 13 marzo 2017, n. 1026, sia avvenuta senza alcun doveroso, concreto e adeguato studio della tipologia della struttura nel contesto del paesaggio tutelato e comunque del suo stato di conservazione. Invero, nella fase preordinata all’istituzione del vincolo, nessuna delle pubbliche amministrazioni resistenti e, in particolare, la competente Soprintendenza ai BB. CC., ha predisposto e allegato uno studio riguardante la struttura del bene da vincolare, sotto il profilo della concreta possibilità di permanenza per il futuro dello stesso bene e sulle modalità della sua conservazione (…). Dalla lettura della relazione storico-artistica contenente la proposta di vincolo, datata 3 marzo 2017, allegata al Decreto n. 1026 del 13 marzo 2017, emergono esclusivamente gli aspetti descrittivi e storici a sostegno della tesi della rilevanza culturale dell’antenna, ma nulla è riferito sulla situazione strutturale dello stessa, a circa 70 anni dalla sua costruzione, con particolare riferimento all’eventuale rischio di cedimento e ai conseguenziali pericoli gravanti sui soggetti residenti e su tutti i frequentatori anche occasionali dell’area circostante. Per tutte le riferite ragioni traspare, quanto meno, una certa forzatura della motivazione del vincolo per cui è causa”;
Considerato che:
– nelle medesima sentenza, tuttavia, il TAR rileva (§ 10, pag. 31) che “Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di avviare il procedimento di imposizione del vincolo, emendato dai vizi oggetto dei motivi ritenuti fondati nel presente giudizio”;
– in ordine alla grande rilevanza del manufatto come bene culturale si evidenzia che:
a) già con il citato D.D.G. n. 1026 del 13 marzo 2017 la Regione Siciliana aveva opportunamente individuato nell’antenna RAI di Caltanissetta un bene culturale di “interesse storico, etnoantropologico
e tecnico-scientifico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii., in quanto rappresenta uno straordinario esempio del progresso delle radiocomunicazioni con valore di archeologia industriale ed in particolare l’antenna RAI, oltre a detenere il primato della torre strallata più alta d’Italia, è il segno distintivo che caratterizza lo skyline della città di Caltanissetta tale da costituire un’espressione di identità storica e culturale della stessa, come meglio espresso nella relazione storico-tecno/scientifica allegata”;
b) l’antenna si eleva sulla collina di Sant’Anna a 689 metri sul livello del mare,che sommati alla sua altezza di 284 metri fanno sì che l’apice estremo del traliccio raggiunga i 963 metri di altitudine. Sorge sulla sommitale terrazza naturale, quasi pianeggiante, che domina un superbo panorama con una visione quasi ad angolo giro che copre oltre i due terzi della Sicilia e ne contempla le valli interne e quasi tutti i suoi rilievi: è bello passare in rassegna, oltre alla città nissena sottostante, i vicini acrocòri degli Erei, l’imponente visione dell’Etna, verso est, per poi spaziare dalle serrate schiere dei Nebrodi alla massicce Madonie, scorgendo nelle migliori giornate lontane balugini marine;
c) questo meraviglioso impianto di radiotrasmissione contiene apparati di particolare rilievo scientifico e tecnico: l’antenna omnidirezionale ad onda media, cinque apparati di radiotrasmissione (tre ad onde corte, una ad onda lunga, oltre al pannello frontale di compilatrice Rodh & Schwarz) che si trovano al piano terra ed al primo piano dell’edificio principale adibito a stazione Rai. La superba torre strallata presenta una struttura reticolare a sezione quadrata in acciaio, con lati di 310 centimetri, ed è formata da 37 tronchi di 760 centimetri ciascuno che gli operai della C.I.F.A., l’azienda lombarda che fu incaricata di costruire l’antenna, assemblarono l’uno dopo l’altro direttamente in loco, bullonandone le congiunzioni con una funambolica impresa che vide l’impiego di numerose maestranze nissene;
d) la torre appoggia il suo peso di quasi 118.000 Kg di peso su una base in ceramica isolante ad elevata resistenza che sopporta sino a 400 tonnellate, alta 150 centimetri, e viene tenuta in verticale da otto stralli (le funi in acciaio che fungono da tiranti), disposti, i primi quattro, a 120 metri di altezza ed i secondi a 231 metri e mezzo, ancorati al suolo su poderose basi di calcestruzzo;
e) l’antenna di Caltanissetta, sin dalla sua costruzione, è unanimemente considerata una struttura di grande importanza tecnica e sociale, ed il prestigioso periodico italiano “Elettronica e Televisione Italiana” sin dal 1952 la scelse simbolicamente per connotare le sue copertine;
f) l’edificio principale, la vera e propria stazione RAI, è un pregevole esempio di architettura razionalista. L’area complessiva copre una estensione di 12 ettari, ben conservata sotto il profilo naturalistico e comprende altri edifici tra cui la piccola caserma dei Carabinieri che ne testimonia l’alta valenza strategica. L’antenna, i suoi apparati e tutta l’area rivestono una enorme rilevanza sotto diversi profili, presenti tutti insieme in un unico sito: tecnologico, storico, architettonico, paesaggistico, culturale, naturalistico, con enormi potenzialità turistiche e di sviluppo economico;
g) l’impianto della stazione RAI con le sue apparecchiature e la sua antenna è oggi considerato una mirabile rara testimonianza di archeologia industriale, unica per le sue dimensioni, caratteristiche e stato di conservazione in tutta l’Europa;
Considerato, altresì, che:
– l’Associazione istante risulta portatrice di interessi diffusi in materia di tutela del patrimonio culturale, ambientale e del paesaggio, ai sensi del Decreto L.vo n. 42/2004 e del Decreto L.vo n. 117/2017;
– l’art. 9 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; l’art. 117 attribuisce alle Regioni la promozione, l’organizzazione delle attività culturali e la ricerca scientifica e tecnologica. Secondo autorevole dottrina, tali disposizioni costituzionali delineano i principi della c.d. «Costituzione culturale»; i compiti di tutela da parte dello Stato sul paesaggio ed i beni ambientali hanno una portata più ampia di copertura e promozione rispetto a una concezione essenzialmente difensiva dei beni paesaggistici, culturali e ambientali. In particolare, per quanto riguarda il paesaggio, la tutela dello stesso consiste nella «regolazione cosciente degli interventi», nella «direzione della costruzione del paesaggio, nella scelta fra i diversi interessi e le diverse possibilità di uso e di destinazione» (PREDIERI) e riguarda anche il territorio e l’ambiente. In merito ai beni culturali, consiste sia nella preservazione dell’integrità fisica del bene, ma anche nella valorizzazione della funzione del bene culturale intesa come massima «fruibilità» per il singolo e le formazioni sociali (ROLLA);
– già da tempo la Corte Costituzionale aveva ribadito che il valore enucleato appartiene a quella gamma dei valori primari della Repubblica; in una pronuncia del 1986 (Sent. n. 151 del 24 giugno 1986), infatti, si afferma che: “Una tutela così concepita è aderente al precetto dell’art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell’ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro”. La dottrina ha da tempo chiarito, inoltre, che «il territorio in generale costituisce un ambito comune della libertà dello Stato e dei singoli, cioè …una res communis ai medesimi» (D. DONATI, Stato e territorio, Athenaeum, Roma 1924, 139), chiarendo l”intima relazione esistente tra collettività – intesa quale insieme dei singoli componenti del gruppo insediato – e territorio. In virtù di detto inquadramento, la collettività sarebbe titolare di situazioni giuridiche protette, portatrice dell’interesse alla salvaguardia del territorio, del diritto al godimento del territorio, luogo di vita;
– Rai Way S.p.A., attuale proprietaria del bene, ha ripetutamente richiesto di poter abbattere la storica antenna posta sulla collina Sant’Anna a Caltanissetta, “per motivi di sicurezza”; ne consegue, pertanto, che sussiste il grave ed irreversibile rischio di distruzione e perdita del bene in questione senza un immediato, contingibile ed urgente intervento da parte dei competenti Organi ed Autorità regionali preposti alla tutela dei beni culturali;
4
Visti:
– l’art.118, comma 4, Cost.,
– la L.r. n. 80 dell’1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
– il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.; – la precorsa e numerosa corrispondenza relativa alla questione di che trattasi;
P.Q.M
lo scrivente Comitato, anche in nome e per conto delle associazioni ed enti che lo compongono, col presente atto propone formale
ISTANZA
PER L’AVVIO DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO EX D. LGS. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI) PER LA TUTELA DELL’IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI CALTANISSETTA E DENOMINATO “STAZIONE RADIO O ANTENNA RAI DI CALTANISSETTA”, composto dall’antenna omnidirezionale ad onda media RAI e dagli apparati di radiotrasmissione, così come già individuato e descritto nel D.D.G. n. 1026 del 13 marzo 2017, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni formali e procedurali contenute nella sentenza del TAR Sicilia/Palermo, sez. I, n. 2853 del 20/10/2021.
CHIEDE
di essere informato, di poter partecipare ed intervenire, ai sensi della L. 241/1990 e della L.r. 7/2019, nel relativo procedimento amministrativo, con le conseguenti facoltà e diritti (ricevere informazioni circa lo stato e l’iter del procedimento stesso ed il responsabile incaricato; prendere visione degli atti relativi allo stesso; partecipare a riunioni, incontri e sopralluoghi tecnici; presentazione di eventuali memorie scritte e documenti, ecc.).
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.