Francesco Agati: Il vincolo archeologico posto su un’area non ne comporta l’inedificabilità assoluta, ma l’obbligo di verificare, da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, la compatibilità dell’intervento edilizio con le ragioni di tutela.
Infatti, la valutazione di compatibilità non muta in relazione al fatto che l’opera sia stata realizzata o meno: l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve in ogni caso verificare se quel determinato tipo di intervento sia o meno compatibile con il vincolo.
Il giudizio circa tale compatibilità non è in alcun modo influenzato dal fatto che l’opera sia stata, o meno, realizzata: o l’intervento è compatibile con il vincolo ed allora lo era sia prima che dopo la realizzazione, o non lo è ed allora l’autorizzazione postuma non può essere rilasciata.
Dunque il vincolo archeologico non è un vincolo assoluto ma relativo persistente sul terreno con o senza fabbricato.