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Home» Politica»24 dicembre, in vigore Decreto Natale. Italia zona Rossa, munirsi di autocertificazione

24 dicembre, in vigore Decreto Natale. Italia zona Rossa, munirsi di autocertificazione

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Da oggi , 24 dicembre scatta in Italia la “Zona Rossa”,  disposta  dal “Decreto Natale”. Cosa si può fare e cosa non si può fare. Fermo restando che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, e che è sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità, senza distinzione tra giorni e orari, fino al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti fuori Regione, anche per andare a trovare parenti e amici.

Ma ci sono alcune deroghe: nei giorni rossi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è possibile effettuare un solo spostamento al giorno per andare a far visita a parenti e amici, comunque per un massimo di due persone a cui si possono aggiungere i minori di 14 anni, i disabili o persone non autosufficienti; questi spostamenti saranno consentiti anche al di fuori del proprio Comune, purché nella stessa Regione, sempre dalle 5 alle 22. Nei giorni arancioni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) gli spostamenti sono liberi all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, così come le visite, mantenendo lo stesso principio e un massimo di due persone non conviventi in visita per abitazione. Negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti al di fuori dei Comuni con meno di 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri (anche in un’altra Regione), ma non nei capoluoghi di Provincia. Per ogni spostamento bisogna avere l’autocertificazione. Fino al 6 gennaio sono consentiti gli spostamenti nelle seconde case all’interno della stessa Regione, ma solo dalle 5 alle 22. Sono invece vietati quelli in altre Regioni. Per le visite a parenti non autosufficienti, gli spostamenti saranno consentiti fino al 6 gennaio anche tra Comuni. Per le coppie che vivono in città diverse è possibile spostarsi solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Per abitazione si intende il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità, con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Restano aperti anche nei giorni rossi gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie, i tabaccai, le edicole, le librerie, i parrucchieri, le lavanderie. Chiusi i negozi di abbigliamento, le gioiellerie, i centri estetici, i centri commerciali (ad esclusione degli esercizi consentiti). Chiusi per tutto il giorno bar e ristoranti, ma sarà consentito prendere cibo da asporto; prevista la consegna a domicilio dalle 5 alle 22.

È consentito svolgere sia attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. I fedeli si potranno recare a messa sia nei giorni rossi che in quelli arancioni purché muniti di autocertificazione. Nei giorni rossi si dovranno scegliere chiese vicine alla propria residenza, negli arancioni si potrà raggiungere qualsiasi luogo di culto nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se questo ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

24 dicembre|Decreto Natale|zona rossa 2020-12-24
Tags 24 dicembre|Decreto Natale|zona rossa
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